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D.M. 31/07/1934

47. La giacenza di merce imballata su piazzali, cortili, banchine e simili, anche se la merce stessa sia recintata, non può essere che temporanea, ossia limitata al tempo strettamente necessario per effettuarne la spedizione a stabilimenti, a depositi o a esercizi di distribuzione. Sulle banchine dei porti è di massima vietato il travaso degli oli minerali e loro derivati. Il divieto è tassativo per la benzina, le miscele carburanti e il petrolio. Può, invece, essere ammesso un parcamento di fortuna per la nafta, nei porti, specialmente se sprovvisti di serbatoi o di distributori, come anche per il petrolio agricolo, nelle località dove se ne fa uso, purchè la quantità non sia superiore a 200 fusti nel primo caso, a 50 nel secondo (fusti da 200 litri). E' ammessa la sostituzione di parte della nafta o del petrolio con oli lubrificanti secondo gli equivalenti di cui al n. 4. E' per contro vietata la sostituzione inversa della nafta in petrolio o benzina, e di petrolio in benzina. I fusti, riuniti in area del porto adatta per posizione ed estensione, deb- bono essere protetti da una tettoia, essere circondati, a distanza di m 1,50, da rete metallica alta m 2,50, e poggiare sopra un piano diserbato, più basso di almeno 30 cm del terreno circostante, oppure limitato da un rialzo di pari altezza. I fusti devono essere disposti secondo le norme del n. 75. Di massima, la distribuzione della nafta, si fa per fusti interi senza travaso. Il parco per il petrolio agricolo, costituito come sopra indicato, deve, di preferenza, essere situato in aperta campagna, o almeno, alla periferia dell'abitato, in ogni modo a distanza non inferiore a 8 metri da qualsiasi fabbricato esterno (nel senso di cui al n. 39). Eventuale travaso del petrolio si deve fare fuori e discosto dalla recinzione (con un solo fusto per volta e possibilmente usando il carrello portafusti di cui al n. 82). Da uno a tre estintori portatili (a seconda dell'entità del parco) debbono trovarsi a portata di mano. Dev'essere disposto sotto la tettoia e nel punto dove si eseguisce il travaso, un visibile cartello indicante il divieto di fumare. Per un numero di fusti superiore a quelli sopra indicati, si debbono osservare le norme stabilite per i depositi dei liquidi corrispondenti (classe 7ª oppure 9ª). Sistemazioni interne

48. Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie devono essere depositati e travasati in locali distinti, per categoria. I detti locali devono essere separati fra loro: o da una distanza uguale alla metà della zona di protezione prescritta dal n. 39, riferita alla classe cui il deposito appartiene e al più pericoloso fra i due liquidi; oppure da un robusto muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici da dividere. Nei depositi misti (v. n. 11) di nuova costruzione delle classi 3ª, 4ª, 5ª e 7ª, è consentita la coesistenza dei liquidi delle categorie B e C, purchè dopo il travaso, non rimanga nel locale che merce imballata, nei limiti di cui alla nota (3) della tabella. Per i depositi già esistenti, si consente

a) che in quelli delle classi 5ª e 7ª, possa aversi la coesistenza di liquidi delle categorie A, B, e C, tenendo però la benzina separata dal resto, almeno con muretto, o rialzo sul pavimento, in modo da costituire bacino contenitore; occorrono anche maggiori mezzi di estinzione e di aereazione e molte precauzioni

b) che in quelli delle classi 3ª e 4ª, si possa avere, oltre la coesistenza di liquidi delle categorie B e C, anche quelli della categoria A, però in via eccezionale, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: che la benzina sia tenuta separata con mezzi analoghi a quelli indicati al comma a), ma più efficienti, collocandola nella posizione più opportuna nei riguardi di eventuali incendi (vicinanza, oppur no, degli ingressi, ecc.); mezzi di estinzione più abbondanti e molto opportunamente disposti; ventilazione degli ambienti; divieto di conservare, insieme ai liquidi, recipienti vuoti; rigorosa disciplina

c) che in quelli della classe 2ª, possa aversi soltanto la coesistenza delle categorie B e C.

49. Fra i serbatoi fuori terra deve intercedere una distanza uguale alla zona di protezione (numero 39), se essi sono disposti su più linee. Nel caso invece che siano situati sopra una sola linea, è sufficiente una distanza uguale alla metà della zona, stante il minor pericolo di propagazione del fuoco, la minore azione del vento e la maggior efficacia dell'azione di raffreddamento coll'acqua (attacco da più lati) . Salvo quanto disposto ai numeri 55, 56 e 57 per gli stabilimenti (serbatoi di lavorazione), per i serbatoi fuori terra dei depositi, la distanza da osservare non può essere inferiore a m 1,50. Quest'intervallo è da considerare normale per i serbatoi di oli lubrificanti; a meno che si tratti di cassonetti di capacità non superiore a 30 metri cubi, nel quale caso si può scendere sino a 80 centimetri. Fra i serbatoi interrati attigui, è sufficiente la distanza di m 0,50.

50. Nei depositi delle classi 1ª e 2ª, i locali delle pompe usate per le diverse categorie di liquidi, devono essere disposti all'esterno degli argini di contenimento dei serbatoi e possono stare anche in prossimità dei locali di travaso. Non si prescrivono tassative distanze, ma soltanto che tali locali siano isolati e le pompe non siano azionate da motore a scoppio. Se esiste motore a scoppio, occorre osservare le distanze di cui al comma b) del n. 52.

51. Negli stabilimenti di cui alla lettera a) del n. 6, occorre distinguere fra i reparti dei macchinari speciali e i reparti nei quali si conservano transitoriamente i liquidi in corso di produzione o di trasformazione. Per i primi, le camere di reazione e gli apparecchi di deflegmazione, possono essere situati, dai serbatoi di deposito definitivo, ad una distanza, in pianta, uguale al doppio della zona di protezione. Per il reparto distillazione, rettificazione e raffinazione è invece sufficiente una distanza pari alla zona di protezione. Per gli stabilimenti di cui alla lettera b) del n. 6 suddetto, devono essere fissate, caso per caso, le distanze da osservare, in ragione delle speciali caratteristiche dei sistemi di lavorazione. La stessa modalità si deve seguire per gli stabilimenti di cui alla lettera

a) quando in essi si adottino nuovi processi di lavorazione.

52. Negli stabilimenti e nei depositi delle classi 1ª, 2ª e 3ª, si debbono osservare le seguenti norme

a) i fabbricati per le caldaie a vapore, quelli con centrale termica per la produzione di energia elettrica, le officine di riparazione fusti con fiamma libera, le officine da falegname, i magazzini di legnami per la costruzione degli imballaggi, i depositi di materiali per l'assestamento dei carichi infiammabili sui vagoni (cannucce e simili), e le abitazioni, devono trovarsi ad una distanza, dai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A e F e dai locali di travaso delle medesime categorie, doppia della larghezza della corrispondente zona di protezione

b) i fabbricati per la trasformazione di energia elettrica per la produzione di gas inerte con motori a combustione interna per le lavorazioni accessorie, nonchè i gassometri, le officine di riparazione bidoni, le autorimesse e gli uffici, devono esser situati, rispetto ai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A e B ed ai locali di travaso, ad una distanza uguale alla zona di protezione

c) i camini delle caldaie nelle quali si impiegano combustibili solidi, devono avere l'estremità superiore sopraelevata di 5 metri, rispetto al tetto del serbatoio fuori terra più alto

d) nei depositi delle classi 3ª e 4ª, con serbatoi interrati, e nei depositi delle classi 5ª, 7ª, 8ª e 9ª, i fabbricati di cui al comma b), possono es- sere situati ad una distanza uguale alla metà della zona di protezione

e) alle zone interne di protezione possono, in qualche caso, essere sostituiti muri o schermi incombustibili di conveniente resistenza, sopraelevati di almeno un metro rispetto ai locali da dividersi e alla di- stanza di almeno m 1,50 dai serbatoi. Serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A, B e C

53. Quelli delle categorie A e B devono essere esclusivamente metallici e a tenuta ermetica. Hanno generalmente forma cilindrica ad asse verticale. Il fondo deve essere direttamente appoggiato sopra fondazione di resistenza adeguata al carico da sopportare, la quale può essere costituita, sia con ghiaia e sabbia, sia mediante conglomerato di cemento avente superiormente un cuscinetto di sabbia, sia con altri sistemi di equivalente efficacia. La superficie esterna del fondo deve essere protetta con sostanze atte ad impedirne l'ossidazione. Sotto lo spigolo perimetrale del medesimo, deve trovarsi una soletta (di conveniente altezza in relazione all'altezza del serbatoio), con pendenza e canaletto per la raccolta e smaltimento delle acque piovane e di quelle di irrorazione, il quale faccia capo a uno o più pozzetti di scarico, raccordati con una vasca a trappola, collegata, mediante tubazione, alla fognatura, oppure a fiume, a canale, o al mare aperto, secondo i casi. Nella parte bassa del fasciame cilindrico del serbatoio, due passi d'uomo, diametralmente opposti, servono per l'accesso all'interno e per l'aereazione. Il tetto deve avere struttura leggera e deve essere a tenuta di vapori. Esso deve presentare uno o due passi d'uomo (in questo ultimo caso diametralmente opposti) per la sola aereazione; e deve avere alcuni sfiatatoi con rete metallica o altro dispositivo conveniente, per l'equilibrio delle tensioni e per opporsi alla retroversione delle fiamme. I serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello, di vetro retinato (o di resistenza equivalente), ognuno dei quali deve avere robinetti o valvole di intercettazione. Costituiscono il necessario completamento: una scala metallica, di forma appropriata, lungo i livelli, e le prese per il riempimento e il vuotamento del serbatoio. Per la benzina, per il petrolio e per gli oli combustibili leggeri, è consigliabile la disposizione, nell'interno del serbatoio, d'un tubo articolato, manovrabile dall'esterno, allo scopo di evitare i dannosi effetti di eventuali rotture, o di perdita di liquido dalle prese anzidette. Le pareti esterne dei serbatoi per liquidi infiammabili, devono essere tinte con colori a forte potere riflettente; oppure possono essere rivestite con lamine sottilissime di alluminio perfettamente aderenti. Al tetto potranno essere applicati dispositivi di sicurezza. La copertura del serbatoio può essere costituita con materiali coibenti, per diminuire gli effetti dell'irradiazione solare; al quale scopo risponde anche un galleggiante metallico interno, ricoprente l'intera superficie del liquido. Questi sistemi di protezione non dispensano dall'obbligo della irrorazione delle pareti del serbatoio. Serbatoi fuori terra per liquidi della categoria C. Possono essere costruiti in metallo, in cemento armato, in muratura o con altri materiali incombustibili, possono avere forma cilindrica ad asse verticale od orizzontale, oppure forma parallelepipeda. Possono poggiare direttamente sul suolo, o su pilastri, oppure essere parzialmente interrati. Debbono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.

54. I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra, preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un bacino di contenimento. Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli.

-Se si tratta di liquidi della categoria A: 1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognun d'essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella effettiva in volume, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio. 2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc 1.500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.

 

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